Target più stringenti sulla riduzione degli imballaggi, soprattutto in plastica, e rafforzamento delle politiche di riuso e riciclo. Ennesima stretta all’immissione nel mercato di imballaggi monouso.
È stato pubblica sulla Gazzetta europea (22 gennaio 2025) il Regolamento (Ue) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. Il provvedimento introduce l’obbligo per gli Stati membri di ridurre la produzione degli imballaggi, con una particolare attenzione ai rifiuti di imballaggio in plastica, quelli più temuti per lo loro dispersione in ambiente, puntando con forza sul riutilizzo e il riciclo.
Viene scritto nella roccia del diritto ambientale UE che tutti gli imballaggi immessi nel mercato dovranno essere conformi al Regolamento ed essere progettati, d’ora in avanti, per loro capacità di riciclo (esclusi legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana e cera), “in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie”. Quando non si potranno attivare i canali del riuso, il riciclo, quindi il recupero di materia, dovrà essere una via obbligata.
La procedura di valutazione della conformità
Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, i fabbricanti eseguono o fanno eseguire per loro conto la procedura di valutazione della conformità prevista dallo stesso Regolamento e redigono la documentazione tecnica (disciplinata dall’allegato VII).
Il provvedimento entrerà in vigore l’11 febbraio 2025, anche se si applicherà a partire dal 12 agosto 2026, eccezion fatta per le modifiche che interessano la parte B dell’allegato alla Direttiva 2019/904 (meglio nota come SUP) sulla riduzione dei prodotti di plastica monouso (bastoncini cotonati, posate, quindi forchette, coltelli, cucchiai, bacchette, e ancora piatti, cannucce, etc.) che entreranno in vigore più in là, a partire dal 12 febbraio 2029.
I nuovi target di riduzione
Più nel dettaglio, le nuove norme mirano a ridurre gli imballaggi del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, con un focus in particolare sulla riduzione dei rifiuti di imballaggio in plastica.
Più in dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2030 il fabbricante o l’importatore provvede affinché l’imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.
Anche gli operatori economici in generale sono obbligati a ridurre gli imballaggi eccessivi, in particolare per gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico, che devono garantire che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50%. In tal senso, “entro il 12 febbraio 2028, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire la metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto”.
Entro la stessa data verrà introdotto, come si accennava, il divieto per alcuni tipi di plastica monouso, come gli imballaggi per frutta e verdura fresche, le monoporzioni, i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero al di sotto dei 15 micron.
Il testo inoltre dal 12 agosto del 2026 vieta l’utilizzo dei cosiddetti inquinanti eterni, i cosiddetti PFAS, al di sopra di determinate soglie negli imballaggi a contatto con prodotti alimentari.
Obiettivi di riutilizzo e ricarica degli imballaggi
Nella consapevolezza di tutte le problematiche che hanno accompagnato in questi anni di stesura del Regolamento la disciplina sul riutilizzo degli imballaggi, il testo si premura di definire nei dettagli con quali criteri un imballaggio è considerato tale.
Gli obietti di riutilizzo fissati prevedono che sempre al primo gennaio 2030 “gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell’Unione, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto, provvedono affinché almeno il 40 % in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo”. Target che si alza al 70% dal 2040. Anche per evitare problemi futuri, il Regolamento prevede delle norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclo.
In ogni caso, “gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi riutilizzabili per la prima volta nel territorio di uno Stato membro garantiscono l’esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi in tale Stato membro, che comprenda un incentivo ad assicurare la raccolta di tale imballaggio [..]”.
L’obbligo di ricarica
Entro il 12 febbraio 2027, inoltre, si introduce l’obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto, in particolare, “i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde [o alimenti pronti] garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire”.
I distributori di bevande e alimenti da asporto dovranno comunque dare ai consumatori la possibilità di utilizzare i loro contenitori e adoperarsi per offrire il 10 % dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile entro il 2030.
Sistemi di deposito cauzionale e restituzione
Il Regolamento chiede anche agli stati membri di adottare entro il primo gennaio 2029 gli Stati le misure necessarie per garantire “la raccolta differenziata di almeno il 90 % all’anno, in peso, delle bottiglie in plastica monouso (capacità massima di tre litri) e dei contenitori in metallo monouso per bevande (capacità massimo di tre litri)”, e che nel conseguire questi target adottino (salvo qualche deroga espressamente prevista) “le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione” per queste due tipologie di imballaggio, “e che un deposito cauzionale sia addebitato presso il punto vendita”.
Obiettivi di contenuto minimo riciclato
Sono stati stabiliti, inoltre, obiettivi per il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica post consumo e obiettivi minimi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in base al peso. Entro il primo gennaio 2030 la percentuale dovrà essere del 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande, del 10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET (sempre ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande), del 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande e del 35 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli appena citati.
Etichettatura degli imballaggi
Non manca nemmeno un riferimento all’etichettatura. Tra il 2028 e il 2030, in attesa degli atti di esecuzione previsti dal provvedimento, è stabilito che “l’imballaggio immesso sul mercato è contrassegnato da un’etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. L’etichetta si compone di pittogrammi ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità”.
Appalti verdi
Infine anche un assist agli appalti pubblici verdi,impegnando formalmente la Commissione Uead emanareentro i prossimi cinque anni gli atti di esecuzione necessari per specificare le prescrizioni minime obbligatorie relative agli appalti pubblici verdi, ovviamente nel caso in cui gli imballaggi o i prodotti imballati rappresentano oltre il 30 % del valore stimato dell’appalto o del valore dei prodotti utilizzati dai servizi oggetto dell’appalto.