Con il Dl Pnrr-ter il legislatore punta a semplificare le procedure autorizzative per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Soprattutto nelle aree industriali e commerciali, nelle discariche e nelle cave dismesse. Senza abbassare la guardia sui rischi per l’ambiente e la salute.
C’è un aspetto che accomuna la “messa a terra” del Piano nazionale di ripresa e resilienza e lo sviluppo di nuovi impianti per produrre energia da fonti rinnovabili: si tratta della complessità delle procedure burocratiche, che rallenta il lavoro e spesso spinge gli investitori a gettare la spugna. Questo spiega il ricorso del legislatore a misure di semplificazione, che da una parte vanno incontro alle richieste dal mercato, dall’altra puntano a non abbassare troppo la guardia sul fronte dei controlli per evitare rischi eccessivi per l’ambiente e la salute pubblica. Un equilibrio spesso complesso da trovare.
Transizione energetica: procedure più veloci per attrarre gli investimenti
Il Dl Pnrr-ter va in questa direzione, delineando tra le altre cose una nuova cornice legislativa in merito alla posa in opera dei pannelli solari e alla creazione di impianti per produrre energia green. Sul primo fronte, data la difficoltà nell’individuare un elenco di aree idonee nella Penisola, vengono considerate tali i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali. Inoltre, viene ridotta la fascia di rispetto dai beni culturali e paesaggistici sia per gli impianti eolici, sia per quelli fotovoltaici. Quanto alle procedure autorizzative, che rappresentano il nodo più difficile da sciogliere, resta ferma la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.
Fotovoltaico: via libera all’installazione in aree industriali, discariche e cave dismesse
Il legislatore ha stabilito che possono essere liberamente installati gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, ovvero in cave, o porzioni di cave, non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Quanto ai poteri di veto delle sovrintendenze, restano immutati, ma a patto di una pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell’investitore. Le semplificazioni introdotte dal 2021 in avanti per l’installazione di impianti fotovoltaici e termici vengono estese a quelli eolici con potenza complessiva fino a 20 KW, purché ubicati al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. In presenza di beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, occorre l’autorizzazione paesaggistica, che deve essere rilasciata entro 45 giorni. Scaduta questa data senza osservazioni, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è subito efficace. Ci vorrà qualche mese per saggiare la portata di queste misure. Il bilancio sarà decisivo per valutare se intervenire ancora sul piano legislativo.