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RENTRI, parte il nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti

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Al via la digitalizzazione del RENTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti al quale tutti dovranno adeguarsi entro febbraio 2026. L’obiettivo è garantire maggiore efficienza, trasparenza e facilità di accesso ai dati di gestione.

Dopo anni di attesa e di rimandi, il 15 dicembre scorso si sono aperte le iscrizioni delle aziende al nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti denominato RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) introdotto dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), che lo gestirà con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’obiettivo è avviare un cambio di paradigma a favore dell’innovazione e della trasparenza, sulla scorta di quanto richiesto dalla Commissione europea in sede di finanziamento dei progetti del PNRR nel settore dei rifiuti e di quanto disposto dalla stessa Strategia nazionale per l’economia circolare (SNEC) del 2022.

La svolta informatica

Come spiega lo stesso MASE, l’introduzione degli adempimenti in modalità digitale rappresenta l’evoluzione dell’attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti, in linea con il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

In sostanza, il RENTRI trasforma in bit la documentazione cartacea prevista per l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, efficientando la messa a sistema delle informazioni contenute in questi  documenti, garantendo allo stesso tempo un costante monitoraggio dei flussi basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

In particolare, il RENTRI si articola in una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni e una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.

Le tempistiche

Tornando alle tempisti richieste alle imprese, avranno tempo fino al 13 febbraio 2025, quindi, i produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti (comprendendo impianti di trattamento, trasportatori, commercianti/intermediari, consorzi), mentre dal 15 giugno 2025 al 14 agosto dello stesso anno sarà la volta delle imprese produttrici di rifiuti pericolosi tra gli 11 e i 50 dipendenti, insieme alle imprese che producono rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali tra gli 11 e i 50 dipendenti. Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Rimangono comunque esonerato dall’obbligo di iscrizione le imprese di piccole dimensioni, che non superano comunque i dieci dipendenti, che producono solo rifiuti non pericolosi, così come i liberi professionisti, le imprese agricole sotto gli 8 mila euro di fatturato, i parrucchieri, tatuatori, etc. e comunque chi raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi.

Inoltre, dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR), la cui vidimazione sarà esclusivamente digitale tramite il portale RENTRI (già a partire dal 23 gennaio 2025), mentre i “vecchi modelli” cartacei non saranno più utilizzabili anche se già vidimati. Quindi, dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR esclusivamente in formato digitale.

I Decreti Direttoriali

Per rendere operativo il cambio di paradigma, lo scorso 19 dicembre il MASE ha emanato tre Decreti Direttoriali. Nel dettaglio, il primo, ovvero il decreto n. 253/2024, definisce i requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di geolocalizzazione installati sugli automezzi, in linea con quanto previsto dall’articolo 16 del D.M. 59/2023 e fissa la data a partire dalla quale le informazioni sui percorsi devono essere rese disponibili. I sistemi devono tracciare il percorso del veicolo che trasporta i rifiuti dal punto di origine a quello di destinazione, registrando la data del trasporto e garantendo una “accuratezza sufficiente” nella localizzazione del mezzo. Decreto particolarmente atteso, considerato che ne devono essere dotati obbligatoriamente di un sistema di tal natura tutti i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi, la cui presenza rappresenterà requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla Categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il secondo, ovvero il decreto n. 254/2024 si è preso la briga di approvare i manuali operativi per agevolare l’utilizzo del Sistema RENTRI. I documenti comprendono:

  • Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
  • Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
  • Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
  • Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati;
  • Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione.

Infine, con il decreto n. 255/204 è stata definita la procedura di accreditamento, che potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il portale ufficiale RENTRI.

Le sanzioni previste dal RENTRI

Per chi non si atterrà alle nuove disposizione sono previste sanzioni da 500 a 2000 euro per la mancata o irregolare iscrizione nel caso di produttori o gestori di rifiuti non pericolosi e da 1000 a 3000 per i rifiuti pericolosi. Importi identici per la mancata o irregolare trasmissione dei dati delle movimentazioni.

Solo la sperimentazione sul campo consentirà di capire se la rivoluzione digitale avrà benefici concreti anche sul fronte della trasparenza dei flussi, quindi del contrasto ai traffici illeciti, assicurando una maggiore efficacia delle attività di controllo sui flussi dei rifiuti, oppure se cambierà poco sotto questo aspetto, lasciando che accanto ai flussi in chiaro continueranno a scorrere, sotto traccia, i flussi illegali paralleli.

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