Al fine di combattere le emissioni di carbonio e affrontare il problema presentato dai gas a effetto serra, l’Unione Europea ha introdotto il cosiddetto Carbon Border Adjustment Mechanism, o CBAM. Si tratta del meccanismo incaricato di regolare e contrastare il problema posto da queste sostanze nocive. La norma che lo regola è la 956/2023, istituita il 10 maggio 2023 e con lo specifico obiettivo di regolare e tenere sotto controllo le emissioni di gas serra incorporate nelle merci che entrano all’interno dell’unione doganale.
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Che cos’è il CBAM e come funziona
Il CBAM è, essenzialmente, una tassa sul carbonio. Al di là del nome altisonante, stiamo parlando di una imposta specifica sui beni importati da Paesi al di fuori dell’UE. Si rivolge soprattutto a tutti coloro i quali possiedano regolamentazioni climatiche meno rigorose e potrebbero dunque porsi come fattori inquinanti rilevanti, nel corso dei loro commerci con Stati membri. Il meccanismo mira a garantire che i beni importati tengano sempre conto delle emissioni di anidride carbonica incorporate in ogni merce entrante.
La sua introduzione segnala l’incremento dell’attività di trasformazione all’interno dell’Unione e, dal lato fiscale, porta alla sospensione del pagamento del dazio e dell’IVA su merci regolarmente trasformate. Non riguarda misure di politica commerciale, bensì ambientale. Al termine del processo, il prodotto potrà essere destinato sia alle riesportazione, sia all’immissione nell’Unione Europea per il suo consumo. Prima, però, dovrà essere bonificato, oppure occorrerà pagare per rimborsare in questa maniera il superiore impatto sull’ambiente.
In caso di immissione del prodotto nel mercato comune, lo stesso sarà soggetto a tassazione propria. In applicazione dell’art. 85 del Reg. UE 952/2013, dazio e IVA saranno conformi a quanto stabilito dall’Unione per il codice NC del prodotto. Il Reg.UE 956/2023 prevede una introduzione graduale di tale regime e comprende un periodo transitorio, tra il 01/10/2023 al 31/12/2025. Pertanto, il CBAM entrerà in piena attuazione a partire dal 2026.
Le figure chiave previste dal meccanismo e il nuovo ruolo della dogana
Dal punto di vista doganale, le attività saranno arricchite di ulteriore documentazione. A produrla penserà la riformulazione delle figure che, necessariamente, dovranno intervenire, sebbene fino a oggi non siano mai state necessarie.
L’importatore è colui, o colei, che presenti una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci, a proprio nome e per proprio conto. In alternativa, qualora la dichiarazione in oggetto sia fornita da un rappresentante doganale indiretto (l’articolo 18 del Reg. 952/2013 consente di farlo), l’importatore si limita a presentarla in conto di tale rappresentante. Quest’ultimo opera per interposta persona. La sua rappresentanza può essere diretta o indiretta.
Il dichiarante doganale, definito dall’articolo 5 del regolamento 952, presenta la dichiarazione in dogana, come indica la sua stessa denominazione. All’atto, può dichiarare l’entrata, l’uscita, la custodia temporanea, la riesportazione o una notifica di altro tipo. È dunque la persona in nome della quale si effettua la presentazione di una di queste dichiarazioni o della notifica.
La dichiarazione CBAM
Il cuore dell’intero meccanismo è la dichiarazione CBAM. In merito a essa, l‘introduzione di merci sul territorio dell’Unione può rivelarsi più o meno agevole. Il documento dovrà contenere informazioni dettagliate e specifiche, sulla base delle quali la UE deciderà come muoversi.
Innanzitutto, sarà necessario esplicitare il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importate durante l’anno civile precedente. Questo totale dovrà essere espresso in megawatt ora, per l’energia elettrica, e in tonnellate, per le altre merci. Tali emissioni totali incorporate nelle merci saranno un’informativa attendibile dell’impatto dei carichi spostati e potranno essere ricalcolate e riverificate alla dogana.
Occorrerà poi dichiarare il numero totale di certificati CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali. Nel farlo, si terrà conto della riduzione dovuta a causa del prezzo del carbonio pagato nel Paese di origine, a norma di regolamento comunitario, nonché dell’adeguamento necessario per riflettere l’eventuale assegnazione gratuita delle quote EU ETS. La dichiarazione non sarà ritenuta completa in assenza delle copie delle relazioni di verifica, rilasciate da un verificatore accreditato con l’UE. Questo passaggio è il più importante: con ogni probabilità, la dogana baserà la sua valutazione proprio su queste relazioni.
La metodologia di calcolo delle emissioni indirette e l’elenco delle merci per le quali devono essere prese in considerazione è disponibile all’interno del regolamento 956/2023. Le prime stime sull’introduzione del CBAM indicano che si verificherà un calo di circa il 30% delle esportazioni di Paesi come la Cina verso l’Unione, soprattutto nel caso di prodotti come acciaio e alluminio. Numerosi importatori, per vari motivi, non vogliono fornire questa mole di informazioni. Ciò si deve alla complessità dei calcoli da effettuare, nonchè ad altre possibili variabili. Queste ragioni possono rendere preferibile l’esportazione verso Paesi diversi.
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