A colloquio con Fabio Pascarella, responsabile siti contaminati di Ispra, in merito alle semplificazioni normative in tema di interventi di bonifica annunciate dal Governo e ai problemi che rallentano le procedure.
Risolvere i nodi che si creano in fase di notifica. È questa la priorità per rendere le procedure di bonifica più snelle secondo l’analisi di Fabio Pascarella, responsabile dell’area siti contaminati di Ispra. Con lui abbiamo fatto il punto in merito allo schema di regolamento annunciato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Un provvedimento molto atteso, che andrà a disciplinare gli interventi di bonifica che non necessitano della valutazione di interferenza preventiva, ossia gli interventi che non pregiudichino, né interferiscano con l’esecuzione e il completamento delle bonifiche, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e di altri fruitori dell’area. Il provvedimento si estende anche alle opere che non prevedono scavi, ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato.
Fabio Pascarella, lo schema di regolamento annunciato va nella giusta direzione per facilitare gli interventi di bonifica?
“Non essendo stata ancora pubblicata, non possiamo conoscere la norma nella sua forma definitiva e quindi nei dettagli. Sicuramente il contesto normativo nel quale si inserisce risponde comunque a logiche di semplificazione. Lo schema di regolamento proposto interviene nel procedimento di bonifica, per facilitare e snellire alcune tipologie di interventi e opere funzionali allo sviluppo economico all’interno dei siti, oggetto di procedura di bonifica. L’articolo 242 ter del D.Lgs. 152/06 prevede infatti che nei siti oggetto di bonifica possano essere realizzati alcuni tipi di intervento, a patto che non interferiscano con l’esecuzione della bonifica stessa e non pongano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori delle aree”.
Quali interventi possono essere realizzati all’interno di un sito oggetto di bonifica?
“È vasto il ventaglio degli interventi che possono essere realizzati all’interno di un sito oggetto di bonifica: comprende i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le opere richieste dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi gli adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, e così via. Il regolamento disciplina le categorie di interventi di bonifica che non necessitano della valutazione di interferenza preventiva nei siti di interesse nazionale ai fini della bonifica (Sin), introducendo anche la possibilità che gli interventi possano essere eseguiti previa presentazione di una relazione tecnica asseverata. Nei casi in cui, invece, la valutazione delle interferenze si renda necessaria, il nuovo schema indica i criteri per la valutazione, le tempistiche ed i ruoli dei diversi soggetti”.
Il nuovo regolamento sulle bonifiche velocizza l’azione amministrativa?
“Sì, soprattutto per tutte le opere incluse nel decreto e che non richiedono una preventiva valutazione, accelerando le attività di gestione, manutenzione e sviluppo dei siti soggetti a procedura di bonifica, così come la possibilità di destinarli alla realizzazione delle opere progettuali individuate nel Pnrr o altri tipi di sviluppo. Ispra, con le agenzie regionali e delle provincie autonome competenti, nel 2022 ha formulato – su richiesta del Mase – circa 120 relazioni istruttorie per verificare se gli interventi proposti interferissero sulla attività di bonifica. Nella grande maggioranza dei casi, circa 80%, Ispra non ha rilevato interferenze; solo nel 20% ha ritenuto necessario chiedere integrazioni o la riformulazione degli elaborati presentati dalle aziende”.
In quali fasi delle procedure di bonifica si arenano gli iter?
“I dati aggiornati al 2021, relativi ai siti regionali, indicano che in Italia ci sono circa 35mila siti oggetto di bonifica, di cui 18.823 siti hanno concluso l’iter e 16.199 siti con procedure in corso. Prendendo in considerazione quelli in corso, circa il 60% è fermo alla fase della notifica”.
Parliamo della comunicazione del responsabile o del proprietario del sito relativa ai rischi ambientali?
“Sì, la comunicazione necessaria al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali o conseguente all’individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi ambientali. Il procedimento si ferma, in maniera non corretta, alla notifica, che dovrebbe essere invece una fase di rapida esecuzione, senza far seguire a essa nessuna delle azioni previste dalla norma. Questa osservazione acquista maggior peso focalizzando l’attenzione sui procedimenti conclusi: due su tre si chiudono in seguito ad attività di indagine più o meno dettagliate (come indagini preliminari, caratterizzazione o analisi di rischio), mentre l’esecuzione di un intervento (bonifica o messa in sicurezza) si rende necessario solo per un terzo dei siti”.
Come interpretare i dati sui procedimenti di bonifica?
“Molti dei siti potenzialmente contaminati potrebbero risultare non meritevoli di bonifica, eseguendo semplicemente le indagini di caratterizzazione”.
Quanto incide sui tempi delle procedure di bonifica la complessità amministrativa?
“La fase che incide maggiormente sull’iter delle procedure di bonifica è quella autorizzativa, che ha come momento fondamentale l’istituto della Conferenza di Servizi. In questa sede sono presenti tutti i soggetti coinvolti nella procedura autorizzativa: è il luogo dove si compongono i contributi espressi dagli organi tecnici con le istanze del territorio. In questo consesso si presentano gli esiti delle indagini svolte per caratterizzare il sito e conoscere lo stato di qualità delle matrici ambientali; se il sito dovesse risultare potenzialmente contaminato, in questa sede viene poi presentata l’analisi del rischio e se questa evidenzia un rischio per l’ambiente e la salute, vengono predisposti gli interventi di bonifica o messa in sicurezza necessari. I diversi step, dalla caratterizzazione del sito all’approvazione del progetto di bonifica, sono in generale scanditi dalla normativa, nonché dalla complessità tecnica del modello concettuale e dei conseguenti elementi progettuali proposti. È inevitabile che, in presenza di situazioni complesse, la composizione dei vari interessi per una decisione comune richieda tempo”.