Autorizzazione integrata ambientale, Autorizzazione unica ambientale e Valutazione di impatto ambientale sono tre procedure autorizzative per la realizzazione di opere e attività finalizzate a garantire la tutela dell’ambiente. Ma con alcune differenze.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA), Autorizzazione unica ambientale (AUA) e Valutazione di impatto ambientale (VIA) sono tre procedure autorizzative legate alla tutela dell’ambiente. Non sono la stessa cosa; vediamo come nascono e in cosa si differenziano.
Cosa è l’Autorizzazione integrata ambientale
L’AIA ha per oggetto la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento proveniente da sei tipologie di attività:
- attività energetiche,
- produzione e trasformazione dei metalli,
- industria dei prodotti minerali,
- industria chimica,
- gestione dei rifiuti,
- altre attività.
Le misure previste dalla procedura (come riportato nell’allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n. 152 del 2006) sono finalizzate a evitare o ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, compresa la gestione dei rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente. L’autorità competente per i procedimenti connessi all’AIA a livello nazionale è il Ministro dell’Ambiente; a livello locale le competenze sono disciplinate secondo le disposizioni regionali o delle Province autonome. La disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento nasce in Europa con la Direttiva 96/61/CE Integrated Pollution Prevention and Control (modificata varie volte e adesso sostituita dalla Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali), fondata sul concetto di migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques) per ridurre il più possibile l’impatto ambientale di un impianto. In sintesi, il legislatore intende proteggere l’ambiente utilizzando principalmente tecniche di processo piuttosto che tecniche di depurazione. La gestione di un impianto è monitorata attraverso un piano di controllo, di competenza del gestore dell’impianto e dell’autorità di controllo su cui devono esprimere un parere Ispra, per quanto riguarda le attività industriali soggette ad AIA statale, e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale, per quanto riguarda quelle soggette ad autorizzazione regionale o provinciale. Enti che successivamente all’autorizzazione devono accertare il rispetto dei requisiti previsti.
Cosa è l’Autorizzazione unica ambientale
L’AUA è una forma di autorizzazione introdotta dal Decreto n. 59 del 2013 per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive. Si applica alle piccole e medie imprese, oltre che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA. Il regolamento che disciplina l’AUA è stato introdotto per alleggerire gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa, sempre garantendo la massima tutela dell’ambiente. L’AUA comprende sette diversi titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi;
- comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue delle medesime aziende;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga;
- nulla osta al rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- autorizzazione all’utilizzo di fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- comunicazioni in materia di auto-smaltimento e recupero di rifiuti.
L’AUA non si applica agli impianti soggetti ad AIA, ai progetti sottoposti a VIA, agli impianti rientranti nelle procedure ordinarie per i rifiuti. L’AUA ha durata di 15 anni dalla data di rilascio e il suo rinnovo deve essere richiesto entro sei mesi dalla data di scadenza.
Cosa è la Valutazione di impatto ambientale
La VIA ha lo scopo di valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente e sull’uomo di progetti pubblici o privati, nonché identificare le misure necessarie a minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente. La procedura si fonda su quattro concetti fondamentali:
- prevenzione – analisi dei possibili impatti derivati dalla realizzazione del progetto, al fine non solo di salvaguardare ma anche migliorare la qualità dell’ambiente e della vita;
- integrazione – analisi di tutte le componenti ambientali e delle possibili interazioni (effetti cumulativi);
- confronto – in fase di raccolta e analisi dei dati scientifici e tecnici, dialogo tra chi progetta e chi autorizza;
- partecipazione – consultazione dei cittadini attraverso la pubblicazione della domanda di autorizzazione.
La VIA è concepita per assicurare che l’attività antropica sia indirizzata allo sviluppo sostenibile. Comporta pertanto l’individuazione e la stima degli impatti diretti e indiretti che un progetto può avere sull’uomo, la fauna e la flora; sulle matrici ambientali e il clima; sui beni materiali e il patrimonio culturale; valutando anche l’interazione tra tali fattori, in modo da poter individuare la soluzione progettuale più idonea al perseguimento degli obiettivi di tutela (come previsto dal D.Lgs n. 152/2006). In alcuni casi i progetti possono essere esclusi dall’obbligo di Valutazione di impatto ambientale: se destinati alla difesa nazionale, oppure se disposti in via d’urgenza.