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Strade e autostrade più green coi nuovi Criteri Ambientali Minimi

Criteri Ambientali Minimi
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In Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) 5 agosto 2024 contenente i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali

Diventano legge i Criteri Ambientali Minimi per guidare le stazioni appaltanti pubbliche con criteri oggettivi per l’affidamento della gare per lavori di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali. Il nuovo Decreto è stato pubblicato ai sensi del “Codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. n. 36/2023) e in attuazione del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione”, approvato con decreto 3 agosto 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle Imprese e del Made in Italy. Provvedimento atteso da tempo da parte degli operatori del settore, soprattutto di quelli orientati verso opzioni più sostenibili nei cantieri.

Vengono così definiti i tanto attesi criteri green necessari per dare gambe forti al Piano nazionale sugli appalti pubblici verdi (PAN GPP), che identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento in linea con la riduzione degli impatti ambientali, incoraggiando lo sviluppo di prodotti green e promuove l’innovazione tecnologica. Il GPP (Green Public Procurement) rappresenta lo strumento tramite cui indirizzare la spesa pubblica verso obiettivi di sostenibilità, integrando gli aspetti ambientali nei processi d’acquisto sulla base di analisi puntuali e con metodologie accreditati sul del ciclo di vita del prodotto delle opere realizzate.

I Criteri Ambientali Minimi

Entrando nei meandri di procedure e processi molto sofisticati, il decreto si articola in due sezioni:

Criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali

Questa sezione prevede i seguenti punti cardine:

  • Clausole contrattuali per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali (relazione CAM, contenuti del capitolato speciale d’appalto, specifiche del progetto)
  • Specifiche tecniche progettuali per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali
  • Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione
  • Specifiche tecniche relative al cantiere
  • Criteri premianti per l’affidamento del servizio di progettazione

Criteri per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento di infrastrutture stradali

Questa seconda sezione è così sintetizzabile

  • Clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture stradali
  • Criteri premianti per l’affidamento dei lavori di infrastrutture stradali

I CAM presenti sin dalla progettazione

In sostanza, la stazione appaltante deve prevedere l’inserimento dei “CAM fin dal primo livello di progettazione (come peraltro previsto dal Codice dei contratti pubblici), in modo tale che il progetto sia sempre conforme a tali criteri, anche ai fini della definizione dell’importo dei lavori”. Questi criteri, quindi, devono orientare persino le scelte preliminari, ovvero di concettualizzazione dell’opera stessa, evitando di fare la loro comparsa solo in fase esecutiva, magari quando è già troppo tardi. Una riforma di metodo, quindi, molto pregnante, soprattutto alla luce di quanto è accaduto finora.

Già in questa fase preliminare, dunque, la “valutazione di alternative progettuali riguarda anche i requisiti ambientali e non solo gli aspetti tecnici della progettazione”. Ove possibile, “la valutazione delle alternative progettuali, ossia le alternative che possono riguardare l’intero progetto o parti significative o critiche del progetto, è fatta utilizzando metodologie di ottimizzazione, tipo LCA (Life Cycle Assessment) – cioè una valutazione degli impatti ambientali del prodotto – e LCC (Life Cycle Cost) – cioè una valutazione sui suoi costi effettivi lungo tutto il ciclo di vita –, al fine di massimizzare la sostenibilità degli interventi progettati”. Queste metodologie “possono essere inserite negli atti di gara come criteri premianti”, rappresentando concetti determinanti per decidere se e come l’opera debba essere costruita.

Nel successivo livello di progettazione esecutiva, il progettista “approfondisce i requisiti ambientali indicati nelle specifiche tecniche, progettando le soluzioni tecniche più appropriate al fine di garantire il loro rispetto in fase di progettazione, di consentire il rilascio di autorizzazioni e di delibere nell’ambito della concertazione (Conferenze di Servizi ecc.), in modo tale che l’opera realizzata e le sue prestazioni ambientali ed energetiche siano conformi ai CAM e non vi siano difformità”.

Costruire ex novo oppure rigenerare?

Aspetto non secondario è che la stessa stazione appaltante dovrebbe fare un’attenta analisi delle proprie esigenze, effettuando, “un censimento ed una pianificazione del sistema stradale, valutando la reale necessità di realizzare nuove strade, a fronte della possibilità di adeguamento delle strade esistenti e della possibilità di migliorarne la sicurezza, attraverso la realizzazione di opere complementari quali la segnaletica, i rallentatori, i dissuasori oppure attraverso una diversa regolamentazione del traffico e il controllo dei limiti di velocità”.

Insomma, la decisione “se adeguare oppure riqualificare strade esistenti o, invece, realizzarne di nuove tiene conto delle effettive condizioni di utilizzo e dei relativi costi, a fronte dei risparmi conseguibili con i diversi interventi e dei relativi impatti ambientali, lungo l’intero ciclo di vita delle opere”. Ciò significa che “il progetto della strada è preceduto da un’analisi costi benefici, compresi quelli ambientali e sociali, connessi alla realizzazione dell’opera rispetto a eventuali soluzioni alternative (ad es. potenziamento infrastrutture esistenti) oltre a dover mirare a ridurne l’impatto ambientale sia nella fase di realizzazione sia durante l’esercizio dell’opera”. Un netto salto di qualità, affatto scontato.

Peraltro, la stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione e la direzione lavori degli interventi venga affidata, sempre, a “soggetti competenti ed esperti, con preparazione multidisciplinare, abilitati all’esercizio delle professioni, ai sensi di legge”.

Relazione finale Criteri Ambientali Minimi

Il progettista aggiudicatario del servizio di progettazione deve elaborare una Relazione CAM prevista per il progetto esecutivo, che essa dovrà essere redatta in forma preliminare fin dal progetto di fattibilità tecnico economica. Nella Relazione, “il progettista descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformità ai criteri, indicando gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri, quindi dettagliando i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri e indica le tipologie di mezzi di prova”.

Infine, il progettista “propone e indica i più opportuni criteri premianti per l’affidamento dei lavori, fornendo le motivazioni tecniche e ambientali che hanno portato alla scelta, anche sulla base degli obiettivi ambientali indicati dalla stazione appaltante nel documento di indirizzo alla progettazione (DIP)”.

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